Pubblicato in Gazzetta il Decreto Aiuti. Le novità fiscali in sintesi

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022 il D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle principali novità fiscali.
Articolo 2 Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale |
Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese non gasivore per l’acquisto di gas, fissato nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento. Allo stesso modo, il contributo per le imprese gasivore è portato al 25 per cento e quello per l’acquisto di energia (imprese non energivore) è rideterminato nella misura del 15%. |
Articolo 3 Credito d’imposta per gli autotrasportatori |
Alle imprese esercenti attività di trasporto è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore. |
Articolo 14 Superbonus: proroga per le unifamiliari |
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno prima previsto) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus. |
Articolo 14 Detrazioni edilizie e quarta cessione del credito |
A seguito delle modifiche recentemente introdotte dal D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia), è stata introdotta la possibilità, per le banche, di effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei propri correntisti, senza facoltà di ulteriore cessione. La disposizione viene nuovamente rivista prevedendo quanto segue: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”. |
Articolo 18 Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina |
Viene prevista l’istituzione di un fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
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Articolo 21 Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 |
Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con “prenotazione”) la misura del credito d’imposta è elevata al 50 per cento. |
Articolo 22 Credito d’imposta formazione 4.0 |
Le aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0” del 50 per cento e del 40 per cento sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale. |
Articolo 31 Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti |
Ai lavoratori dipendenti
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Articolo 32 Indennità una tantum per pensionati |
In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, – con decorrenza entro il 30 giugno 2022 – e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro, l’Inps corrisponde d’ufficio, con la mensilità di luglio 2022, un’indennità una tantum pari a 200 euro. |
Articolo 32 Indennità una tantum per altre categorie di soggetti |
L’indennità di 200 euro è riconosciuta anche:
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Articolo 33 Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi |
Viene istituito un fondo per il riconoscimento di un’indennità a favore di lavoratori autonomi e professionisti che non abbiano fruito delle indennità di cui ai precedenti articoli, e che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito dall’apposito decreto che sarà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 50/2022. |
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