ISCRO: la cassa integrazione per i lavoratori autonomi

Con l’approvazione della nuova Legge di Bilancio è stata introdotta l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) una nuova misura di sostegno al reddito prevista per le Partite Iva, i professionisti e i lavoratori autonomi.
In particolare, tale ammortizzatore spetterà a professionisti quali web master, pubblicitari o social media manager.
Viceversa saranno escluse tutte le categorie professionali iscritti a una cassa di previdenza privata. Tra questi giornalisti, avvocati, architetti o commercialisti.
Di fatto, l’Iscro si presenta come una sorta di Cassa Integrazione che garantisce ai beneficiari un assegno mensile che varia dai 250 euro agli 800 euro e che l’Inps può erogare per un periodo massimo di sei mesi.
Questi nel dettaglio i requisiti necessari per poter presentare la domanda.
Innanzitutto occorre che il professionista abbia aperto la Partita Iva da almeno 4 anni e che sia iscritto alla gestione separata dell’Inps.
In secondo luogo, è necessario che nell’anno precedente alla richiesta dell’Iscro, il suo fatturato sia stato inferiore al 50% della media di quelli conseguiti negli ultimi tre anni.
In ultimo, che tale reddito non superi gli 8.145 euro annui.
L’idea, infatti, è quella di fornire un sostegno alle suddette categorie di lavoratori simile a quello fornito per i dipendenti. La nuova cassa integrazione si chiama Iscro e garantirà un sostegno mensile compreso tra 250 e 800 euro al mese per un periodo massimo di 6 mesi.
Ma vediamo chi potrà richiederlo e quali requisiti occorre soddisfare.
Per poter accedere alla cassa integrazione Iscro – acronimo di, però, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- reddito complessivo dichiarato non superiore a 8.145 euro all’anno,
- iscrizione alla Gestione separata dell’Inps,
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda;
- apertura della Partita Iva da almeno 4 anni.
Quest’ultima non sarà cumulabile, infine, con il Reddito di Cittadinanza e non concorrerà alla formazione del reddito.
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